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Regio decreto 484/1936

Art. 58 — Qualora si verificasse la necessita' di convocare un consiglio o una commissione di disciplina a riguardo di …

ELI /it/regio-decreto/1936/02/10/484/art/58parte di Regio decreto 484/1936
Art. 58. Qualora si verificasse la necessita' di convocare un consiglio o una commissione di disciplina a riguardo di un ufficiale o di un sottufficiale della Croce Rossa chiamato in servizio, dovranno applicarsi le disposizioni e la procedura stabilite in proposito dalla legge sullo stato degli ufficiali e dalla legge sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito. Le disposizioni e la procedura di cui trattasi, dovranno applicarsi anche se, durante l'inchiesta disciplinare, l'ufficiale o il sottufficiale inquisito sia stato inviato in congedo ed anche se gli addebiti, nei quali egli sia incorso durante il suo servizio militare, vengano a risultare dopo il suo invio in congedo. Dopo i provvedimenti di competenza dell'autorita' militare, il Ministero della guerra trasmettera' gli atti del procedimento disciplinare compiuto, in comunicazione, alla Presidenza generale della Croce Rossa Italiana, per la cancellazione dai ruoli dell'Associazione dell'ufficiale o del sottufficiale incorso nella perdita del grado, e provochera' per gli ufficiali il relativo decreto Reale.

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