Regio decreto 484/1936
Art. 53 — Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva che esclude la esistenza del fatto i…
Art. 53. Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva che esclude la esistenza del fatto imputato, o, pure ammettendolo, escluda che l'ufficiale vi abbia preso parte, la sospensione viene revocata a tutti gli effetti. Quando pero' dal procedimento penale, comunque definitivo, emergano fatti o circostanze che possano rendere passibile l'ufficiale di punizione, egli dovra' essere sottoposto a procedimento disciplinare.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 484/1936 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.