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Regio decreto 484/1936

Art. 34 — L'inscrizione all'Associazione degli appartenenti al personale direttivo, con gli obblighi che ne conseguono,…

ELI /it/regio-decreto/1936/02/10/484/art/34parte di Regio decreto 484/1936
Art. 34. L'inscrizione all'Associazione degli appartenenti al personale direttivo, con gli obblighi che ne conseguono, non ha durata limitata. L'ufficiale potra' essere esonerato, in tempo di pace, dagli impegni assunti verso l'Associazione, dietro presentazione, per via gerarchica, di una domanda di dimissioni nella quale sara' indicato il motivo delle dimissioni stesse. Egli non sara' pero' libero da vincolo d'arruolamento, che tre mesi dopo la data della presentazione della istanza al Comitato centro di mobilitazione, cui e' inscritto, che ne deve rilasciare ricevuta all'interessato. La Presidenza generale, qualora esigenze del momento lo richiedano, ha facolta' di sospendere l'accettazione delle dimissioni. In tempo di mobilitazione parziale o totale non potranno accettarsi domande di dimissioni per nessun motivo. I Comitati centri di mobilitazione, per i necessari controlli e per comprovare la regolarita' della permanenza nei ruoli del personale direttivo, richiederanno, in seguito a disposizione del Comitato centrale, od anche direttamente quando siavi qualche dubbio sulla condotta morale e politica di appartenenti al personale direttivo, le informazioni di cui al terz'ultimo comma dell'art. 11.

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