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Regio decreto 484/1936

Art. 245 — Le chiamate in servizio del personale della C.R.I

ELI /it/regio-decreto/1936/02/10/484/art/245parte di Regio decreto 484/1936
Art. 245. Le chiamate in servizio del personale della C.R.I. debbono essere effettuate mediante precetti rilasciati dai Comitati centri di mobilitazione o dagli altri Comitati o Sottocomitati a cio' autorizzati, previe disposizioni del Comitato centrale o del Comitato centro di mobilitazione, il quale a sua volta ricevera' l'ordine direttamente dal Comitato centrale. In nessun caso potra' precettarsi personale senza l'autorizzazione di cui sopra. E' fatta eccezione per il personale facente parte delle squadre di pronto soccorso, comprese le squadre di riserva, mobilitato per prestazioni di soccorso in caso di gravi disastri o calamita' pubbliche per i quali casi, in conformita' delle norme impartite dalla Presidenza generale dell'Associazione, i Comitati e Sottocomitati hanno l'obbligo di intervenire immediatamente. In dette circostanze il personale presentatosi si intende mobilitato con precetto; esso assume quindi senz'altro la qualita' di militare ed i Comitati e Sottocomitati debbono tenere tempestivamente preparati i precetti di chiamata per la consegna, che puo' effettuarsi anche dopo la presentazione in servizio degli interessati. Il personale congedato non ha diritto ad alcun compenso speciale, all'infuori di quanto e' stabilito dalla parte IV del presente decreto.

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