Regio decreto 484/1936
Art. 242 — Nel ruolo 105-A (C.R.I.) i Distretti segneranno, per le chiamate in servizio, la seguente variazione: « Chiam…
Art. 242. Nel ruolo 105-A (C.R.I.) i Distretti segneranno, per le chiamate in servizio, la seguente variazione: « Chiamato in servizio nel personale della C.R.I. col grado di . . . . (ovvero in qualita' di milite), il . . . . . ». Per i ricollocamenti in congedo: « Inviato in congedo, il . . . . . . ». Nel ruolo suaccennato saranno inscritti anche coloro che siano ufficiali, sottufficiali e militari di truppa in congedo del R. esercito. Per costoro occorrera' altresi' apporre nei rispettivi ruoli, fogli matricolari e stato di servizio del R. esercito, le seguenti variazioni: « Chiamato in servizio nel personale della Croce Rossa Italiana (N. del Ruolo 105-A (C.R.I.), il . . . . ». « Inviato in congedo dalla C.R.I. il . . . ».
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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