Regio decreto 484/1936
Art. 24 — Puo' essere arruolato, per i servizi nelle Colonie, un personale speciale coloniale d'assistenza (in relazion…
Art. 24. Puo' essere arruolato, per i servizi nelle Colonie, un personale speciale coloniale d'assistenza (in relazione al disposto dell'art. 1, n. 3, dell'ordinamento militare per i Regi Corpi di truppe Coloniali, dl cui al R. decreto 3 settembre 1926, n. 1608), tra gli indigeni che non abbiano impegni militari nel Corpo delle Regie truppe coloniali e che abbiano i requisiti d'eta' stabiliti per il personale della C.R.I. di cui all'art. 5. Per quanto riguarda la gerarchia e le altre condizioni speciali di servizio di tale personale, si osservano di massima, ed in quanto applicabili, le norme del regolamento per l'arruolamento delle truppe indigene, di cui al R. decreto n. 1608 succitato e quelle successive, in vigore nelle Colonie. Il suddetto personale dovra' essere sempre impiegato alla dipendenza di superiori nazionali come ausiliario, e sottostare alle norme disciplinari in vigore per il personale dell'Associazione al quale e' aggregato. Esso dovra' vestire una speciale divisa.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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