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Regio decreto 484/1936

Art. 228 — Gli appartenenti al personale militare ai quali sia derivata l'invalidita' permanente assoluta o parziale, in…

ELI /it/regio-decreto/1936/02/10/484/art/228parte di Regio decreto 484/1936
Art. 228. Gli appartenenti al personale militare ai quali sia derivata l'invalidita' permanente assoluta o parziale, in conseguenza di infortunio dipeso da cause di servizio o da fatti e circostanze previste dalla forma di previdenza, hanno diritto alla relativa indennita' di risarcimento, e perdono il diritto agli assegni del grado, dal giorno in cui e' accertata l'invalidita'. Il personale congedato per invalidita' permanente assoluta o parziale dipendente da infortunio riceve inoltre l'indennita' di congedamento stabilita dall'art. 238 del presente decreto.

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