Regio decreto 484/1936
Art. 223 — Le pensioni per decorazioni concesse nell'Ordine militare di Savoia ed i soprassoldi da corrispondersi ai mil…
Art. 223. Le pensioni per decorazioni concesse nell'Ordine militare di Savoia ed i soprassoldi da corrispondersi ai militari fregiati delle medaglie al valor militare sono stabiliti come appresso: L. 850 annue per il grado di cavaliere. » 1000 » » » » » cavaliere ufficiale. » 1300 » » » » » commendatore. » 2000 » » » » » grande ufficiale. » 2500 » » » » » gran croce. Medaglie al valor militare: L. 100 annue per la medaglia di bronzo. » 250 » » » » d'argento. » 800 » » » » d'oro.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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