Regio decreto 484/1936
Art. 219 — Per le missioni all'estero spetta il rimborso delle spese di viaggio in 1ª classe a tutti gli ufficiali, in 2…
Art. 219. Per le missioni all'estero spetta il rimborso delle spese di viaggio in 1ª classe a tutti gli ufficiali, in 2ª classe ai marescialli, ed in 3ª classe ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e militi. Agli ufficiali dei gradi 5° e 6°, quando devono viaggiare durante un'intera notte, e' consentito l'uso del vagone letto. L'indennita' di missione all'estero non e' cumulabile con altra indennita' eventuale. In ogni caso per la corresponsione della detta indennita' sono applicabili le disposizioni in vigore per il Regio esercito.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 484/1936 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.