Regio decreto 484/1936
Art. 215 — Al personale militare che si reca all'estero, facente parte di Commissioni, per rappresentanza del Regio Gove…
Art. 215. Al personale militare che si reca all'estero, facente parte di Commissioni, per rappresentanza del Regio Governo, oppure anche isolatamente, per partecipare a Commissioni di carattere internazionale, spetta l'aumento del 30 per cento sulle indennita' indicate nei precedenti articoli, per un periodo non superiore ai trenta giorni.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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