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Regio decreto 484/1936

Art. 215 — Al personale militare che si reca all'estero, facente parte di Commissioni, per rappresentanza del Regio Gove…

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Art. 215. Al personale militare che si reca all'estero, facente parte di Commissioni, per rappresentanza del Regio Governo, oppure anche isolatamente, per partecipare a Commissioni di carattere internazionale, spetta l'aumento del 30 per cento sulle indennita' indicate nei precedenti articoli, per un periodo non superiore ai trenta giorni.

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