Regio decreto 484/1936
Art. 204 — Il personale militare dell'Associazione, quando viene richiamato in servizio dal congedo, ha diritto all'inde…
Art. 204. Il personale militare dell'Associazione, quando viene richiamato in servizio dal congedo, ha diritto all'indennita' di soggiorno per il viaggio dal luogo del domicilio, dichiarato preventivamente con le debite forme, alla sede dello stabilimento od ufficio nel quale deve prestare servizio e per il ritorno nel luogo di domicilio medesimo al termine del servizio. Se all'atto del richiamo il personale predetto non si trova nel luogo di domicilio o se, all'atto dell'invio in congedo, intende recarsi in una localita' diversa da quella di domicilio, le indennita' di soggiorno e di rimborso della spesa di viaggio sono computate in base al viaggio effettivamente compiuto o che si deve effettivamente compiere, avvertendo pero' che la somma da pagare non deve mai superare quella che sarebbe spettata per trasferirsi direttamente dal domicilio alla sede di servizio o viceversa. Se il personale militare e' domiciliato all'estero, le competenze per il viaggio di andata e ritorno sono computate dalla frontiera o dal posto di sbarco o d'imbarco nel Regno.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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