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Regio decreto 484/1936

Art. 190 — In nessun caso si possono cumulare due indennita' di soggiorno nella stessa giornata

ELI /it/regio-decreto/1936/02/10/484/art/190parte di Regio decreto 484/1936
Art. 190. In nessun caso si possono cumulare due indennita' di soggiorno nella stessa giornata. Nei casi di trasferimento definitivo o temporaneo di sede in comuni diversi e nei casi di richiamo o di congedo, spetta una diaria per ogni giornata di viaggio da stabilirsi secondo le norme del comma 1° dell'art. 188. Nei servizi isolati fuori residenza e nel trasferimenti, se viene fornito l'alloggio gratuito, l'indennita' di soggiorno e' ridotta a due terzi dal giorno di arrivo alla nuova sede. In ogni caso per la corresponsione della suddetta indennita', si devono applicare al personale militare della C. R. I. (ufficiali, sottufficiali e truppa), in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal regolamento sulle indennita' eventuali del R. Esercito e successive modificazioni.

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