Regio decreto 484/1936
Art. 19 — Possono aspirare alla nomina a sergente maggiore o a sergente della C.R.I
Art. 19. Possono aspirare alla nomina a sergente maggiore o a sergente della C.R.I. i sottufficiali del corrispondente grado delle Forze armate dello Stato, in congedo. Essi debbono pero' obbligarsi a seguire con profitto il corso d'istruzione, di cui al seguente art. 33. Possono inoltre aspirare alla nomina a sergente della C.R.I., senza seguire il corso teorico pratico sanitario, di cui all'art. 22, gli studenti di medicina e chirurgia che abbiano compito il 4° anno di universita' e che diano prova di conoscere le norme del regolamento di disciplina militare.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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