Regio decreto 484/1936
Art. 185 — Il personale di assistenza, compresi i marescialli, deve provvedere a proprie spese alla lavatura della bianc…
Art. 185. Il personale di assistenza, compresi i marescialli, deve provvedere a proprie spese alla lavatura della biancheria, al barbiere ed alla provvista di sapone e di grasso lucido per scarpe. L'Amministrazione provvede soltanto alla lavatura della biancheria da letto. Ritenute per imposte erariali.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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