Regio decreto 484/1936
Art. 177 — Ai sergenti maggiori e sergenti si corrisponde un aumento alla paga per ogni biennio di servizio effettivo e …
Art. 177. Ai sergenti maggiori e sergenti si corrisponde un aumento alla paga per ogni biennio di servizio effettivo e continuativo nel grado, prestato dopo il 1° gennaio 1921. E' inoltre dovuto un aumento alla paga per ogni quadriennio di anzianita' di grado. La misura giornaliera di detti aumenti e' la seguente: Aumento biennale di servizio: Sergente e sergente maggiore L. 0,40. Aumento quadriennale di grado: Sergente e sergente maggiore L. 0,80. Detti aumenti fanno parte integrale della paga e vengono corrisposti e regolati con le stesse norme della paga. L'importo dei due aumenti non dovra' superare in ogni caso L. 1,60 per il sergente e L. 3,20 per il sergente maggiore. Soprassoldo per impieghi speciali.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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