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Regio decreto 484/1936

Art. 170 — La paga e' ridotta alla meta' ai caporali maggiori, caporali e militi puniti di prigione di rigore, nonche' a…

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Art. 170. La paga e' ridotta alla meta' ai caporali maggiori, caporali e militi puniti di prigione di rigore, nonche' a tutto il personale di assistenza in attesa di giudizio. Quando il giudizio non sia seguito da condanna, viene corrisposta la differenza di paga trattenuta.

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