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Regio decreto 484/1936

Art. 165 — La paga giornaliera del personale di assistenza della Croce Rossa Italiana e' stabilita nella misura seguente…

ELI /it/regio-decreto/1936/02/10/484/art/165parte di Regio decreto 484/1936
Art. 165. La paga giornaliera del personale di assistenza della Croce Rossa Italiana e' stabilita nella misura seguente: Lordo al 30-11-30 - Sergente maggiore . . . . . . L. 12,70 Sergente . . . . . . . . . . . » 9,25 Canoral maggiore . . . . . . . » 8,50 Caporale . . . . . . . . . . . » 8,30 Milite . . . . . . . . . . . . » 8,10 Agli assegni di cui sopra debbono applicarsi le ritenute erariali analogamente a quanto e' disposto per i personali militari. Gli assegni dei sergenti maggiori e sergenti sono soggetti alla tassa di quietanza.

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