Regio decreto 484/1936
Art. 165 — La paga giornaliera del personale di assistenza della Croce Rossa Italiana e' stabilita nella misura seguente…
Art. 165. La paga giornaliera del personale di assistenza della Croce Rossa Italiana e' stabilita nella misura seguente: Lordo al 30-11-30 - Sergente maggiore . . . . . . L. 12,70 Sergente . . . . . . . . . . . » 9,25 Canoral maggiore . . . . . . . » 8,50 Caporale . . . . . . . . . . . » 8,30 Milite . . . . . . . . . . . . » 8,10 Agli assegni di cui sopra debbono applicarsi le ritenute erariali analogamente a quanto e' disposto per i personali militari. Gli assegni dei sergenti maggiori e sergenti sono soggetti alla tassa di quietanza.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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