Regio decreto 484/1936
Art. 14 — Possono ottenere la nomina a sottotenenti chimici-farmacisti della C.R.I
Art. 14. Possono ottenere la nomina a sottotenenti chimici-farmacisti della C.R.I. gli aspiranti che posseggono il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico e il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista; ovvero la laurea in chimica e farmacia, o la laurea in chimica e il diploma in farmacia, conseguiti entro il 31 dicembre 1923, o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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