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Regio decreto 484/1936

Art. 138 — L'ufficiale viene reintegrato nello stipendio dal giorno successivo a quello in cui cessa dalla posizione che…

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Art. 138. L'ufficiale viene reintegrato nello stipendio dal giorno successivo a quello in cui cessa dalla posizione che aveva dato luogo alla riduzione o sospensione dello stipendio.

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