Regio decreto 484/1936
Art. 138 — L'ufficiale viene reintegrato nello stipendio dal giorno successivo a quello in cui cessa dalla posizione che…
Art. 138. L'ufficiale viene reintegrato nello stipendio dal giorno successivo a quello in cui cessa dalla posizione che aveva dato luogo alla riduzione o sospensione dello stipendio.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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