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Regio decreto 484/1936

Art. 134 — Gli ufficiali impiegati civili dello Stato, quando vengono richiamati in servizio in tempo di pace, conservan…

ELI /it/regio-decreto/1936/02/10/484/art/134parte di Regio decreto 484/1936
Art. 134. Gli ufficiali impiegati civili dello Stato, quando vengono richiamati in servizio in tempo di pace, conservano, per i primi due mesi, lo stipendio civile e percepiscono, per tale periodo, anche quello inerente al proprio grado militare. Quando invece detti ufficiali vengono chiamati per servizi di guerra, saranno osservate le speciali disposizioni emanate dallo Stato.

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