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Regio decreto 484/1936

Art. 130 — Lo stipendio dell'ufficiale di prima nomina e di quello richiamato dal congedo, decorre dal giorno della pres…

ELI /it/regio-decreto/1936/02/10/484/art/130parte di Regio decreto 484/1936
Art. 130. Lo stipendio dell'ufficiale di prima nomina e di quello richiamato dal congedo, decorre dal giorno della presentazione all'unita' od ufficio in cui l'ufficiale deve prestare servizio.

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