Regio decreto 484/1936
Art. 121 — Sono esclusi dai benefici concessi dall'art
Art. 121. Sono esclusi dai benefici concessi dall'art. 119 gli ufficiali i quali durante il servizio prestato presso l'esercito o la marina operante nel periodo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio sui vari fronti abbiano riportato condanne - anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto e commutazione - per delitti commessi nel periodo stesso. L'esclusione di cui al precedente comma non ha luogo se trattasi di contravvenzioni oppure di condanne inflitte per duello o per reati commessi per negligenza o imperizia o per motivi - escluso quello di lucro - che la legge penale equipara a negligenza o imperizia; o se trattasi, infine, di condanne per le quali sia intervenuta riabilitazione o reintegrazione nel grado.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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