Regio decreto 484/1936
Art. 12 — Qualora, sia in tempo in pace che in tempo di guerra, vengano emanate speciali disposizioni per le nomine di …
Art. 12. Qualora, sia in tempo in pace che in tempo di guerra, vengano emanate speciali disposizioni per le nomine di ufficiali del Regio esercito, intese a conferire gradi piu' corrispondenti ai titoli posseduti dagli interessati, esse saranno esaminate volta per volta dalla Commissione centrale del personale, di cui all'art. 25, per stabilire se sia opportuno applicarle al personale direttivo della Croce Rossa, previa autorizzazione del Ministero della guerra, tenuto presente l'art. 114 del presente decreto.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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