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Regio decreto 484/1936

Art. 116 — - Il personale direttivo (ufficiali) e di assistenza (sottufficiali e truppa) della Croce Rossa Italiana, ass…

ELI /it/regio-decreto/1936/02/10/484/art/116parte di Regio decreto 484/1936
Art. 116. - Il personale direttivo (ufficiali) e di assistenza (sottufficiali e truppa) della Croce Rossa Italiana, assunto in servizio in tempo di pace negli stabilimenti od uffici dell'Associazione, riceve le competenze stabilite per ciascun grado dal presente decreto, salvo provvedimenti da adottarsi dalla Presidenza generale, in analogia a quanto venga praticato per i personali militari e delle amministrazioni statali. In tempo di guerra, il personale direttivo e di assistenza della C. R. I. riceve lo stesso trattamento economico dei pari grado del Regio esercito. E' in facolta' del Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze, di corrispondere al personale volontario non avente obblighi militari, un supplemento di assegni da stabilirsi all'atto della mobilitazione. Tali competenze sono corrisposte in ragione del grado e della carica che ciascuno riveste e nei casi indicati dal presente decreto. Nei casi di servizi speciali, il Ministero della guerra ha facolta' di assegnare di volta in volta, di concerto col Ministero delle finanze, soprassoldi speciali a seconda del servizio, della sua probabile durata e del luogo ove deve essere prestato. All'infuori delle competenze fissate dal presente decreto, null'altro compete al personale in servizio, salvo i casi di cui al primo comma del presente articolo. Chiunque percepisca, corrisponda, o faccia corrispondere, per qualsiasi ragione, indennita', soprassoldi, sussidi, gratificazioni ed in genere qualsiasi competenza nella misura, per il tempo e per i servizi o missioni non contemplati dal presente decreto, e' tenuto a risarcire l'amministrazione della somma indebitamente percetta, pagata o fatta pagare. Nella stessa responsabilita' incorre chiunque usufruisca, corrisponda o faccia corrispondere, come sopra, competenze in natura. Gli stipendi, le paghe giornaliere, le indennita' e gli assegni tutti che possono spettare agli ufficiali sottufficiali, caporali e militi della C. R. I. non possono cedersi ne' sequestrarsi, eccettuati i casi di debito verso lo Stato, verso l'amministrazione militare o della C. R. I dipendenti dall'esercizio delle loro funzioni, e per causa di alimenti dovuti per legge, ed i casi previsti dall'art. 2 della legge 30 giugno 1908, n, 335, nella misura prevista dalla legge stessa e successive modificazioni. Agli ufficiali e sottufficiali, impiegati delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di beneficienza, i quali abbiano ceduto il quinto del loro stipendio civile, la ritenuta viene continuata dall'unita' o servizio cui sono addetti. Ai caporali e militi, la ritenuta per sperpero e sciupio del materiale e per debito verso l'amministrazione puo' essere praticata in ragione di meta' della paga. Gli stipendi, le indennita' e gli assegni di qualunque genere dovuti agli ufficiali, ai sottufficiali, ai caporali e militi, dei quali non sia domandato il pagamento entro due anni dal giorno della rispettiva scadenza, sono prescritti. Quando pero' la prescrizione'corre contro minori non emancipati, e contro interdetti, essa non si compie che nel periodo di cinque anni, a meno che tanto gli uni quanto gli altri siano, a norma di legge, integrati nella capacita' giuridica e rappresentati dai rispettivi tutori, nel qual caso si applica la prescrizione biennale. La prescrizione si compie per mancata domanda, o per trascurata esazione da parte del creditore. Nei rapporti amministrativi, qualunque domanda o sollecitazione scritta, effettivamente provata, presentata nel termine prescritto, basta ad interrompere la prescrizione. In tutti i casi non contemplati dal presente decreto, decide, di volta in volta, la Presidenza generale, su proposta dell'ufficio competente. Le misure degli stipendi, degli assegni e delle indennita' varie previste dal presente decreto sono al lordo delle riduzioni sancite dai Regi decreti 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprite 1934, n. 561, e s'intendono modificate in relazione alle varianti che eventualmente venissero stabilite in materia per il Regio esercito.

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