Regio decreto 484/1936
Art. 114 — Gli ufficiali della Croce Rossa Italiana inscritti nel ruolo normale, promossi in applicazione dell'art
Art. 114. Gli ufficiali della Croce Rossa Italiana inscritti nel ruolo normale, promossi in applicazione dell'art. 85, qualora risultino in eccedenza rispettivamente all'organico prescritto dall'art. 27, saranno collocati in soprannumero, lasciando vacanti altrettanti posti nel ruolo normale del grado inferiore.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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