Regio decreto 484/1936
Art. 111 — Per le promozioni ad anzianita', a scelta e per meriti eccezionali dagli ufficiali fuori quadro, dovranno app…
Art. 111. Per le promozioni ad anzianita', a scelta e per meriti eccezionali dagli ufficiali fuori quadro, dovranno applicarsi gli articoli 74 e seguenti salvo, in tempo di guerra, il disposto degli articoli 103 e 104. Per gli avanzamenti straordinari nel ruolo per meriti eccezionali del personale suddetto, in tempo di guerra, l'aliquota di un terzo dei posti stabilita dall'art. 102 dovra' calcolarsi su un ruolo unico, il quale contenga gli inscritti nel ruolo normale, i fuori quadro e gli ufficiali in soprannumero, che ricoprano il grado dell'interessato. Questi assumera' l'anzianita' del pari grado che, a spostamento effettuato, venga a precederlo nel detto ruolo unico. In caso di promozione al grado superiore assumera' invece l'anzianita' che gli compete secondo le norme comuni.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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