Regio decreto 484/1936
Art. 105 — Gli articoli 100 e seguenti sono applicabili anche al personale direttivo e di assistenza che partecipi nelle…
Art. 105. Gli articoli 100 e seguenti sono applicabili anche al personale direttivo e di assistenza che partecipi nelle colonie ad operazioni militari importanti. Agli ufficiali dell'Associazione eventualmente prigionieri di guerre, saranno applicate per analogia le norme degli articoli 143, 144 e 145 della legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito. Nel caso di sopraggiunta inabilita' fisica in servizio e per cause di servizio di guerra, saranno applicati per analogia gli articoli 140, 141 e 142 della predetta legge.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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