Regio decreto 484/1936
Art. 100 — In tempo di guerra possono essere effettuati, in tutti i gradi del personale direttivo e di assistenza, avanz…
Art. 100. In tempo di guerra possono essere effettuati, in tutti i gradi del personale direttivo e di assistenza, avanzamenti straordinari nel ruolo per meriti eccezionali debitamente accertati, di inscritti che abbiano dato un eccezionale contributo alla preparazione ed allo svolgimento dei servizi dell'Associazione. Per questi spostamenti straordinari di sede nei ruoli potra' derogarsi dai limiti di anzianita' e dalla permanenza minima nei gradi di cui agli articoli 74, 75 e 90. Nello stesso grado possono essere conseguiti anche piu' avanzamenti straordinari, per nuovi meriti eccezionali successivamente acquisiti.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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