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Regio decreto 484/1936

Art. 1 — Per il funzionamento dei suoi servizi del tempo di pace e del tempo di guerra la Croce Rossa Italiana arruola…

ELI /it/regio-decreto/1936/02/10/484/art/1parte di Regio decreto 484/1936
Art. 1. Per il funzionamento dei suoi servizi del tempo di pace e del tempo di guerra la Croce Rossa Italiana arruola un proprio personale, direttivo (ufficiali) e di assistenza (sottufficiali e truppa), che costituisce un corpo speciale volontario, ausiliario delle Forze armate dello Stato. Il suddetto personale, a seconda degli obblighi assunti a norma degli articoli seguenti, e' inscritto in due distinti ruoli di anzianita': uno normale, l'altro speciale. Il ruolo normale comprende il personale arruolato per i servizi del tempo di pace e di guerra, suddiviso in altri tre ruoli; mobile, indisponibili e di riserva. Gli appartenenti al ruolo normale rimangono permanentemente inscritti all'Associazione ed a sua disposizione, per tutta la durata del proprio arruolamento, salvo il disposto degli ultimi due comma del presente articolo. Il ruolo speciale comprende invece personale avente obblighi militari, arruolato per i soli servizi del tempo di pace. Gli inscritti in tale ruolo potranno fare poi passaggio nel ruolo normale in base al disposto dell'art. 44. In caso di chiamata alle armi, indetta in tempo di pace, dalla Autorita' militare, gli aventi obblighi militari debbono sempre rispondere alla chiamata stessa, a qualunque ruolo essi appartengano. In caso di mobilitazione dovranno rispondere alla chiamata alle armi i soli appartenenti al ruolo speciale.

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