Regio decreto 1658/1935
Art. 50 — Il pagamento e' effettuato a quindicine o restanti frazioni maturate
Art. 50. Il pagamento e' effettuato a quindicine o restanti frazioni maturate. La decorrenza delle singole quindicine e' determinata tenendo presente quella iniziale segnata nella seconda pagina del libretto. In casi particolarmente gravi la commissione comunale puo' deliberare che sia anticipato l'ammontare del soccorso per la prima quindicina. Di tale deliberazione essa avverte l'interessato e ne da' contemporaneamente comunicazione all'ufficio postale. Della relativa somma l'amministrazione postale si rimborsa nel modo consueto. Della concessione dell'anticipo deve essere presa nota nel ruolo nominativo modello allegato n. 18, nella colonna « annotazioni ». Spetta al Ministero della guerra, d'intesa con i Ministeri interessati, di stabilire le ulteriori modalita' per il pagamento e per il rimborso di tali soccorsi. E' pero' in facolta' dei Ministeri militari di stabilire che anche nel caso di richiamo non superiore a 45 giorni il pagamento del soccorso avvenga con le modalita' stabilite per i richiami aventi durata superiore a 45 giorni. Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re: Il Ministro per la guerra, per la marina e per' l'aeronautica: Mussolini.
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