Regio decreto 1658/1935
Art. 42 — Il rendiconto di cui agli articoli 39 e 40 e' compilato ed inviato trimestralmente, per il riscontro definiti…
Art. 42. Il rendiconto di cui agli articoli 39 e 40 e' compilato ed inviato trimestralmente, per il riscontro definitivo, dai distretti militari ai rispettivi uffici di contabilita' e di revisione dei comandi di corpo d'armata e dalle Capitanerie di porto all'ufficio di revisione del Ministero della marina. Al rendiconto trimestrale vanno annessi i riepiloghi ed i relativi elenchi dei pagamenti giornalieri riconosciuti regolari.
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