Regio decreto 1658/1935
Art. 4 — Quando le condizioni richieste per aver titolo al soccorso o ad un aumento del medesimo si siano verificate d…
Art. 4. Quando le condizioni richieste per aver titolo al soccorso o ad un aumento del medesimo si siano verificate dopo la chiamata alle armi o dopo presentata la domanda di cui all'art. 2, gli interessati debbono farne esplicita richiesta. Dalla data di tale richiesta decorre il soccorso o l'aumento.
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