Regio decreto 1658/1935
Art. 24 — Il podesta', all'atto della concessione del soccorso, sceglie fra i congiunti beneficiati la persona delegata…
Art. 24. Il podesta', all'atto della concessione del soccorso, sceglie fra i congiunti beneficiati la persona delegata a riscuotere; ed ove a nessuno di essi possa essere affidato tale incarico e' da lui designata altra persona. E' anche in facolta' del podesta', qualora i congiunti formino piu' famiglie o gruppi e vi sia tra essi dissenso, di designare un delegato a riscuotere per ciascuna famiglia o gruppo. In tal caso pero' debbono essere istituite sul ruolo tante partite quante sono le famiglie o gruppi con riferimento, nella colonna annotazioni, alla partita corrispondente di ogni singolo gruppo. Per ciascun gruppo deve anche essere istituito un libretto separato.
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