Regio decreto 1658/1935
Art. 2 — Le domande di concessione del soccorso sono fatte, anche verbalmente, al podesta' del comune di residenza dai…
Art. 2. Le domande di concessione del soccorso sono fatte, anche verbalmente, al podesta' del comune di residenza dai congiunti del militare i quali ritengano di avere titolo al soccorso. In tal caso l'ufficio comunale raccoglie, nell'apposito modello allegato n. 1, tutti gli elementi necessari da sottoporre alla commissione comunale.
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