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Regio decreto 1658/1935

Art. 16 — In tempo di mobilitazione, nel caso di morte del militare o di sua inabilita' permanente a lavoro proficuo pe…

ELI /it/regio-decreto/1935/07/26/1658/art/16parte di Regio decreto 1658/1935
Art. 16. In tempo di mobilitazione, nel caso di morte del militare o di sua inabilita' permanente a lavoro proficuo per cause dipendenti dal servizio militare, ai congiunti che, per effetto di tale morte o di tale inabilita', non hanno titolo a pensione, continua ad essere corrisposto il soccorso precedentemente accordato fino al termine di cui al secondo comma dell'articolo 15.

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