Regio decreto 1658/1935
Art. 10 — I figli nati posteriormente alla chiamata alle armi del loro padre sono ammessi o danno titolo al soccorso da…
Art. 10. I figli nati posteriormente alla chiamata alle armi del loro padre sono ammessi o danno titolo al soccorso dal giorno della loro nascita.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1658/1935 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.