Regio decreto 2111/1934
Art. 26 — I bilanci consuntivi, prima di essere sottoposti all'approvazione di S
Art. 26. I bilanci consuntivi, prima di essere sottoposti all'approvazione di S. E. il Capo del Governo, saranno esaminati da una Commissione di controllo finanziario cosi' composta: un delegato del Ministero della guerra; un delegato del Ministero della marina; un delegato del Ministero dell'aeronautica; un delegato del Ministero delle finanze (Comando generale della Regia guardia di finanza); un delegato della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Comando generale della M.V.S.N.); un ragioniere capo da nominarsi da S. E. il Capo del Governo.
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