Regio decreto 2111/1934
Art. 15 — La tassa e le quote per i soci ufficiali in S.P.E
Art. 15. La tassa e le quote per i soci ufficiali in S.P.E. sono versate al Circolo, alla fine di ogni mese, direttamente dagli Enti che li amministrano, oppure eventualmente da un unico Ente designato dal competente Ministero per tutti gli ufficiali di una stessa Forza armata.
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