Regio decreto 1169/1934
Art. 82 — I carabinieri reali avranno a loro volta il diritto di chiedere e di ottenere mano forte dagli ufficiali ed a…
Art. 82. I carabinieri reali avranno a loro volta il diritto di chiedere e di ottenere mano forte dagli ufficiali ed agenti della forza pubblica e delle altre forze armate dello Stato, allorche' si trovassero minacciati, od attaccati nell'esercizio delle loro funzioni, ovvero prevedessero di non poter da soli eseguire un ordine od un'operazione. Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re: Il Ministro per la guerra: Mussolini.
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