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Regio decreto 1169/1934

Art. 79 — Quando le autorita' avranno fatto le loro richieste, ed i funzionari di P

ELI /it/regio-decreto/1934/06/14/1169/art/79parte di Regio decreto 1169/1934
Art. 79. Quando le autorita' avranno fatto le loro richieste, ed i funzionari di P. S. avranno impartite le disposizioni di servizio, non potranno piu', quando trattisi di servizio di istituto, intervenire in alcun modo nelle operazioni relative che, per l'esecuzione delle medesime fossero ordinate dai comandanti dei carabinieri reali, i quali sono liberi, sotto la propria responsabilita', di adottare quelle disposizioni che essi crederanno piu' opportune per raggiungere l'intento. Le autorita' potranno soltanto domandare la relazione di cio' che si sara' fatto in esecuzione delle loro richieste. Conseguentemente i carabinieri reali non dovranno essere mai al comando di funzionari di altre amministrazioni, i quali, sia che debbano valersene per servizio d'ordine, sia che li abbiano richiesti per assisterli nell'esercizio delle loro funzioni saranno tenuti a comunicare di volta in volta ai rispettivi comandanti, presenti sul posto, l'obbiettivo da raggiungere, senza impartire ordini diretti ai singoli militari od a reparti o drappelli degli stessi. Qualora, per imprescindibili circostanze speciali, non sia possibile mantenere il continuo contatto fra i comandanti ed i funzionari, questi potranno direttamente rivolgere le loro richieste ai militari piu' elevati in grado dei vari reparti e drappelli, ed in via eccezionale, sempre che non vi sia alcun graduato, sul luogo, anche ai singoli carabinieri. Di tali richieste direttamente fatte, i funzionari dovranno possibilmente dare o far pervenire al piu' presto verbale notizia al comandante dell'arma.

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