Regio decreto 1169/1934
Art. 77 — Le richieste non vanno emesse, ne' eseguite se non nelle giurisdizione dell'autorita' che le fa e del comando…
Art. 77. Le richieste non vanno emesse, ne' eseguite se non nelle giurisdizione dell'autorita' che le fa e del comando cui spetta eseguirle. Qualunque difetto di forma nelle richieste non da' facolta' ai carabinieri reali di rifiutarsi di assecondarle; essi hanno pero' il diritto di esigerne in seguito la regolarizzazione.
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