Regio decreto 1169/1934
Art. 75 — L'azione dei prefetti e delle autorita' giudiziarie, di pubblica sicurezza ed amministrative verso i carabini…
Art. 75. L'azione dei prefetti e delle autorita' giudiziarie, di pubblica sicurezza ed amministrative verso i carabinieri reali, per tutto cio' che concerne il loro impiego non potra' esercitarsi altrimenti che per iscritto ed in forma di richiesta. Nei casi pero' in cui vi fosse assoluta urgenza della forza armata, cosi' che non fosse possibile la immediata estensione di una richiesta scritta, il comandante dell'arma sara' pure tenuto di assecondare le richieste verbali, ma l'autorita' richiedente dovra' poi ridurle in iscritto al piu' testo possibile. Per quanto riguarda pero' le richieste dei carabinieri in servizio di rinforzo, l'entita' del rinforzo stesso dovra' essere sempre concretata d'accordo fra il prefetto e l'ufficiale dell'arma interessato.
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