Regio decreto 1169/1934
Art. 61 — Quanto accade nell'interno delle caserme degli altri corpi, stabilimenti militari, aeroporti ed a bordo delle…
Art. 61. Quanto accade nell'interno delle caserme degli altri corpi, stabilimenti militari, aeroporti ed a bordo delle regie navi non entra nella categoria degli avvenimenti da verificarsi e quindi da riferirsi. Ove pero' si tratti di fatti od avvenimenti di particolare importanza che divengano di pubblico dominio, i comandi dell'arma competenti per giurisdizione dovranno ragguagliarne telegraficamente i superiori diretti fino al comando generale, astenendosi tuttavia da ogni diretta verifica se non espressamente richiesti.
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