Regio decreto 1169/1934
Art. 59 — I comandanti dei carabinieri reali devono, con il mezzo piu' sollecito, informare l'autorita' militare di tut…
Art. 59. I comandanti dei carabinieri reali devono, con il mezzo piu' sollecito, informare l'autorita' militare di tutti gli avvenimenti o rilievi compiuti circa persone o cose, che possono interessarla, nonche' di tutti i fatti straordinari in cui l'intervento della truppa o di detta autorita' puo' essere necessario, ovvero soltanto utile e conveniente; devono pure riferire su quanto e' relativo ad operazioni di servizio, nelle quali abbiano avuto parte comunque militari non appartenenti all'arma, o siano rimasti uccisi o feriti militari dell'arma.
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