Regio decreto 1169/1934
Art. 57 — L'arma dei carabinieri reali riceve, direttamente, dall'autorita' giudiziaria i mandati di cattura, di arrest…
Art. 57. L'arma dei carabinieri reali riceve, direttamente, dall'autorita' giudiziaria i mandati di cattura, di arresto e di accompagnamento, gli ordini di cattura e d'arresto e trasmette all'autorita' medesima direttamente i verbali degli arresti o di ogni altro suo atto, tanto in esecuzione di tali mandati ed ordini, quanto in dipendenza degli obblighi che il codice di procedura penale fa agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
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