Regio decreto 1169/1934
Art. 54 — L'arma dei carabinieri dipende invece dal ministero dell'interno per quanto ha tratto al servizio d'istituto,…
Art. 54. L'arma dei carabinieri dipende invece dal ministero dell'interno per quanto ha tratto al servizio d'istituto, d'ordine e di sicurezza pubblica, all'accasermamento ed al casermaggio, nonche' per tutto cio' che riguarda il materiale ciclistico ed automobilistico e relativo equipaggiamento necessario per il servizio di polizia. Il Ministero dell'interno puo' ordinare concentramenti di forza ogni qualvolta lo ritenga necessario.
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