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Regio decreto 1169/1934

Art. 52 — L'arma dei carabinieri reali dipende dal ministero della guerra per tutto cio' che riguarda il suo reclutamen…

ELI /it/regio-decreto/1934/06/14/1169/art/52parte di Regio decreto 1169/1934
Art. 52. L'arma dei carabinieri reali dipende dal ministero della guerra per tutto cio' che riguarda il suo reclutamento, l'ordinamento, la disciplina, l'amministrazione, il governo dei quadri, l'equipaggiamento, l'armamento, la rimonta, il materiale ciclistico ed automobilistico e relativo equipaggiamento occorrente per tutti i servizi pei quali non provvede il ministero dell'interno in conformita' dell'art. 54. L'arma dipende anche del ministero della guerra per quanto ha tratto al servizio militare nonche' al suo riparto territoriale. Per quest'ultimo oggetto e per la destinazione degli ufficiali, il ministero della guerra opera sempre di concerto con quello dell'interno.

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