Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1169/1934Art. 50
Regio decreto 1169/1934

Art. 50 — Gli ufficiali ed i sottufficiali dei carabinieri reali sono ufficiali di polizia giudiziaria; gli appuntati e…

ELI /it/regio-decreto/1934/06/14/1169/art/50parte di Regio decreto 1169/1934
Art. 50. Gli ufficiali ed i sottufficiali dei carabinieri reali sono ufficiali di polizia giudiziaria; gli appuntati ed i carabinieri sono agenti di polizia giudiziaria. In tale qualita' adempiono verso le autorita' giudiziarie agli obblighi che loro incombono, osservate le disposizioni che regolano i propri rapporti interni di dipendenza gerarchica. Forniscono altresi' alle autorita' stesse tutte le informazioni che loro venissero richieste nell'interesse della giustizia.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1169/1934 · fonte Normattiva ↗

← Art. 49 Art. 51 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.