Regio decreto 1169/1934
Art. 36 — I comandanti di legione, salvo le attribuzioni del comandante generale e degli ispettori di zona, di cui e' c…
Art. 36. I comandanti di legione, salvo le attribuzioni del comandante generale e degli ispettori di zona, di cui e' cenno nei precedenti capitoli IV e V, adempiono a tutti gli obblighi imposti ai comandanti di corpo dai regolamenti militari e dai codici penali militari. Ad essi pertanto incombe l'alta direzione, con conseguente responsabilita', del servizio e della disciplina, nonche' l'alta vigilanza sulla gestione amministrativa e sulla buona conservazione dei materiali.
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