Regio decreto 1169/1934
Art. 24 — Il comandante generale, per quanto si riferisce all'ordinamento, al reclutamento, alla disciplina, all'ammini…
Art. 24. Il comandante generale, per quanto si riferisce all'ordinamento, al reclutamento, alla disciplina, all'amministrazione, al governo dei quadri, all'equipaggiamento, all'armamento, alla rimonta e per quanto ha tratto al servizio militare, dipende direttamente dal ministero della guerra. Per quanto riflette il servizio d'ordine e di sicurezza pubblica, l'accasermamento ed il casermaggio, dipende dal ministero dell'interno al quale dovra' previamente sottoporre - prima di riferirne al ministero della guerra - anche ogni progetto o studio che interessi, comunque, l'efficienza numerica dell'arma, od il relativo scompartimento, onde ottenerne l'assenso. Per il servizio d'istituto dipende, oltre che dal ministero dell'interno, anche dai vari ministeri nella cui competenza rientra l'azione dell'arma.
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